Sez. 1, Sentenza n. 47126 del 17/11/2009 Cc. (dep. 11/12/2009) Rv. 245886 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Risarcimento integrale del danno - Subordinazione - Illegittimità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È illegittima, e ne va pertanto disposto l'annullamento con rinvio, l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, imponga al condannato l'incondizionato obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del danno, anticipando che, in mancanza di tale adempimento, la prova verrà sospesa o revocata. (Conf. sez. I, 25 novembre 2009 n. 47130, De Stasio, non massimata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)