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Sez. 1, Sentenza n. 46084 del 21/10/2014 Ud. (dep. 07/11/2014) Rv. 261482 - 01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE | Legittimazione del danneggiato dal reato - Sussistenza - Condizioni - Rapporto di causalità tra fatto reato ed evento dannoso - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261482-01

PARTE CIVILE - LEGITTIMAZIONE

Legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato; tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la legittimazione alla costituzione di parte civile della società assicuratrice di bene oggetto di incendio doloso, cagionato dall'assicurato, con riferimento ai profili del lucro cessante, per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento degli ulteriori premi, e del danno emergente, avendo riguardo alle spese per l'istruttoria avviate a seguito della denuncia di sinistro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)