Sez. L, Sentenza n. 6672 del 09/05/2002 (Rv. 554273 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti adottati dal Tribunale in sede di reclamo avverso provvedimenti cautelari - Reiezione della domanda cautelare - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento con il quale il Tribunale, in sede di reclamo, nega la tutela urgente richiesta ex art. 700 cod. proc. civ., per il suo carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione nel merito in via ordinaria, non produce effetti di natura sostanziale o processuale con efficacia di giudicato e non è pertanto suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; né la natura del provvedimento muta per il fatto che il giudice del reclamo possa avere valutato il "fumus boni iuris" della domanda, in quanto ciò non attribuisce carattere definitivo e decisorio alla pronuncia, potendo la domanda essere riproposta in un giudizio in via ordinaria, e neanche per il fatto che il giudice non abbia fissato il termine per la proposizione del giudizio di merito, essendo tale adempimento previsto solo in relazione ai provvedimenti che accolgano la richiesta cautelare, mentre, non potendosi escludere che alla fase cautelare conclusasi negativamente per il ricorrente non faccia seguito un giudizio in via ordinaria, si giustifica la previsione della pronuncia sulle spese, opponibile ai sensi degli artt. 645 e ss. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)