Sez. 5, Ordinanza n. 3919 del 17/11/2011 Cc. (dep. 31/01/2012) Rv. 251720 - 01
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | Ordinanza di trasmissione degli atti al giudice superiore - Assenza dei presupposti - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza con cui il giudice di pace, fuori dalla ipotesi di concorso formale di reati, rileva la connessione con altro procedimento pendente a carico del medesimo imputato avanti al Tribunale, ordinando conseguentemente la trasmissione degli atti a quest'ultimo. (In motivazione la Corte ha evidenziato come il provvedimento in questione abbia sostanzialmente natura di sentenza sulla competenza, denunciabile esclusivamente attraverso conflitto ai sensi degli artt. 28 e segg. cod. proc. pen., e non possa essere considerato abnorme).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)