Sez. 4, Sentenza n. 39631 del 24/09/2002 Ud. (dep. 22/11/2002) Rv. 225693 - 01
PENA - IN GENERE | Giudizio di impugnazione - Cognizione del giudice - Violazione del principio di legalità della pena - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
PENA - IN GENERE
La violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, in applicazione analogica del principio fissato nell'art. 129 cod. proc. pen., anche quando dipenda da una riforma legislativa che modifichi il trattamento sanzionatorio, in senso favorevole all'imputato, dopo la sentenza impugnata, ed a prescindere dalla prospettazione di specifiche doglianze sul punto nei motivi dell'impugnazione o nel corso del relativo giudizio (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato la sentenza d'appello che, pur dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, relativo alla competenza penale del giudice di pace, non aveva d'ufficio rilevato l'applicabilità del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, per il reato di cui al comma 5 dell'art. 187 del codice della strada, in forza dell'art. 64 comma 2 del citato decreto legislativo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Cod. Strada Nuovo art. 187 com. 5, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)