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Sez. 4, Sentenza n. 19765 del 21/01/2015 Cc. (dep. 13/05/2015) Rv. 263476 - 01

IMPUGNAZIONI | Cognizione del giudice della impugnazione - Violazione del principio di legalità della pena per effetto di riforma legislativa - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263476-01

IMPUGNAZIONI

La violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione anche quando dipenda da una riforma legislativa che modifica il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato, intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, ed a prescindere dalla prospettazione di specifiche doglianze sul punto nei motivi d'impugnazione. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, in ragione del regime sanzionatorio più favorevole per esso previsto dal D.L. 20 marzo 2014 n. 36, conv., con mod., dalla legge 16 maggio 2014 n.79, in presenza d ricorso nel quale era denunziata la violazione di legge soltanto con riguardo alla disposta confisca dei beni in sequestro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 20/03/2014 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)