Sez. 5, Sentenza n. 3945 del 13/11/2002 Ud. (dep. 28/01/2003) Rv. 224220 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Violazione del principio di legalità della pena - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La violazione del principio di legalità della pena, pur se non dedotta nei motivi di impugnazione, è rilevabile d'ufficio, anche nell'ambito del giudizio di Cassazione.(Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto "contra legem" la sanzione che era stata applicata al delitto di lesioni personali, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il quale ha stabilito, per tale reato, sia la competenza per materia del giudice di pace, sia la sola pena pecuniaria ed ha inoltre espressamente previsto che tale nuovo regime si applica anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore di questa normativa, anche se giudicati da un giudice diverso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)