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Sez. 1, Sentenza n. 6782 del 30/12/1981 (Rv. 417672 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DISCIPLINA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE.*
Stato
decisa il 1981-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417672-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DISCIPLINA EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la regola generale della improponibilità della domanda del danneggiato se non sia preceduta dalla richiesta del danno allo assicuratore del danneggiante a mezzo di raccomandata e se non siano decorsi sessanta giorni da tale richiesta - ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - trova deroga soltanto in relazione ad una non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore e, quindi, di provvedere al detto adempimento. (Conf 1405/81, mass n 412043; (Conf 478/81, mass n 410945; (Conf 5767/78, mass n 395570).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)