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Sez. 1, Sentenza n. 4222 del 17/07/1985 (Rv. 441726 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI MOBILI "IN STILE".*
Stato
decisa il 1985-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441726-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA PRODUZIONE DI MOBILI "IN STILE".*

La concorrenza sleale per confusione, ovvero per imitazione servile del prodotto altrui, in relazione alla riproduzione di parti dello stesso che non integri violazione di diritti di privativa, è configurabile soltanto quando tale riproduzione abbia ad oggetto elementi che non siano inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali, e che inoltre siano dotati di carattere individualizzante, cioè di idoneità ad identificare la merce come proveniente da una determinata impresa, restando esclusa, pertanto, nel caso di prodotti standardizzati ed usuali, privi di connotati di originalità. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente negata dai giudici del merito l'ipotizzabilità della suddetta concorrenza sleale fra, imprese produttrici di mobili cosiddetti "in stile", vertendosi in tema di adozione di note forme e modelli di antico artigianato, costituenti patrimonio comune delle imprese medesime). (V 6099/82, mass n 423793; (V 4252/78, mass n 393900).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)