Sez. 1, Sentenza n. 6099 del 15/11/1982 (Rv. 423793 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - REQUISITI DI ILLICEITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ SE CONGRUAMENTE E LOGICAMENTE MOTIVATO.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE - REQUISITI DI ILLICEITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ SE CONGRUAMENTE E LOGICAMENTE MOTIVATO.*
Al fine di potere affermare l'illiceità della concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti altrui che non integri violazione di diritti di privativa, il giudice deve individuare, da una parte, elementi muniti di carattere individualizzante, e, dall'altra, deve escludere che tali elementi siano inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali e funzionali, in quanto è solamente dal concorso di questi due requisiti (uno positivo e l'altro negativo) che discende l'illiceità dell'attività di imitazione servile. Questi principi si applicano anche in tema di pezzi di ricambio di un'autoveicolo (nella specie, paraurti) e l'accertamento tanto del carattere individualizzante di una Forma, quanto della non necessità di questa Forma dipendente da esigenze strutturali e funzionali, costituisce un tipico accertamento di fatto incensurabile in Sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (V 4356/78, mass n 394023; (V 4252/78, mass n 393900; (V 4126/76, mass n 382787; (V 3014/74; (V 3887/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)