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Sez. 3, Sentenza n. 23305 del 28/01/2016 Cc. (dep. 06/06/2016) Rv. 267293 - 01

SPORT | Misure di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione all'autorità di polizia in coincidenza con lo svolgimento di tali manifestazioni - Ragioni di urgenza - Motivazione - Omissione - Invalidità del provvedimento del Questore - Limiti.
Stato
decisa il 2016-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267293-01

SPORT

In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, l. 13 dicembre 1989 n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, determina l'invalidità del provvedimento, impedendone la convalida, nel solo caso in cui questo abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, cioè quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)