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Sez. 3, Sentenza n. 18075 del 14/02/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 224753 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Provvedimento del questore che disponga l'obbligo di comparizione di cui all'art.6, comma 2, della legge n.401 del 1989 e successive modificazioni - Sindacato giurisdizionale - Contenuto - Valutazione delle condizioni di eccezionale necessità ed urgenza cui è subordinata l'adozione del provvedimento - Necessità.
Stato
decisa il 2003-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224753-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In sede di convalida del provvedimento del questore, che abbia disposto l'obbligo di comparizione (di cui all'art.6, comma 2, della legge n.401 del 1989 e successive modif., in aggiunta al divieto di accesso di cui all'art.6, comma 1, della medesima legge), il giudice, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n.512 del 2002, deve effettuare un controllo sostanziale sulla esistenza delle condizioni di eccezionale necessità ed urgenza cui è subordinata l'adozione del provvedimento, in ossequio al sistema di garanzie previste dall'art.13 Cost. Ne consegue l'illegittimità del decreto di convalida dell'obbligo di comparizione che non motivi adeguatamente in ordine a tali condizioni, giustificative della misura restrittiva della libertà personale adottata dall'autorità di pubblica sicurezza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)