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Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 24/01/2003 Cc. (dep. 07/02/2003) Rv. 223406 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore di imposizione dell'obbligo di comparizione personale a persone interdette dall'accesso ai luoghi in cui si svolgono - - Motivazione sulla necessità e urgenza, nonché su contenuto e modalità applicative - Necessità - Controllo giudiziale sulla sua correttezza - Estensione. .
Stato
decisa il 2003-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223406-01

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Il provvedimento del questore che impone l'obbligo di comparizione personale, nell'ufficio o comando di polizia competente, alle persone cui sia stato notificato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.) costituisce misura restrittiva della libertà personale provvisoriamente adottata dall'autorità di p.s. e, come tale, deve essere motivato in ordine sia alla ricorrenza delle ragioni di necessità e urgenza indicate dall'art. 13, comma terzo, Cost., sia all'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, che rappresentano, entrambe, altrettanti presupposti di legittimità dell'atto, soggetti a verifica giudiziale in sede di convalida anche sotto il profilo della ragionevole durata della misura nei limiti fissati dal comma 5 del citato art. 6. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., sollevata in relazione all'art. 13 Cost.) (V. Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 512).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)