Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 21/01/2013 (Rv. 624962 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Omessa o errata indicazione nella cartella esattoriale dell'autorità competente e del termine per l'opposizione - Conseguenze - Decadenza dalla facoltà di proporre opposizione - Esclusione - Proposizione tardiva dell'opposizione - Ammissibilità - Condizioni - Errore scusabile dell'interessato - Decisività - Necessità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
L'omessa indicazione, nella cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti al settore agricolo, dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (ed il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende impugnabile l'atto incompleto in ogni tempo. (Nel caso di specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, con riferimento ad opposizione tardiva, aveva ritenuto non scusabile l'errore, avendo l'opponente atteso circa due mesi dalla notifica della cartella per recarsi presso gli uffici dell'ente creditore, pur indicati nell'atto).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)