Sez. U, Sentenza n. 11821 del 15/11/1995 (Rv. 494647 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto fra unità sanitarie locali e medici convenzionati - Carattere parasubordinato - Configurabilità - Conseguenze - Controversie concernenti il diritto del medico convenzionato alla corresponsione di specifiche componenti del corrispettivo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il rapporto fra unità sanitarie locali e medici convenzionati, nella disciplina fissata dall' art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi stipulati in attuazione di tale norma, esula dal pubblico impiego, per difetto del vincolo di subordinazione, e rientra nell'ambito della prestazione d'opera professionale, svolta con le caratteristiche della parasubordinazione. Ne consegue che, scaturendo da tale rapporto posizioni di diritto soggettivo, le controversie ad esso inerenti (come, nella specie, quella introdotta dai medici che lamentino la lesione del proprio diritto ad una componente del corrispettivo loro dovuto dalla U.S.L., per effetto di provvedimenti adottati dall'ente in tema di determinazione del compenso alla luce degli accordi collettivi resi esecutivi dai relativi decreti presidenziali) sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, cui compete il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati nell'ambito di detti rapporti, al fine della loro eventuale disapplicazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)