Sez. L, Sentenza n. 12697 del 17/10/2001 (Rv. 549711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Termine illegittimamente apposto - Estromissione del lavoratore per scadenza del termine - Impugnazione del licenziamento e richiesta di reintegrazione "ex" art. 18 statuto lavoratori - Ammissibilità - Esclusione - Inadempimento contrattuale - Configurabilità - Art. 1223 cod. civ. - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
L'estromissione del lavoratore da parte del datore di lavoro che si vale del termine, la cui apposizione risulta invece illegittima, non può qualificarsi licenziamento con le conseguenze di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma inadempimento contrattuale, con le conseguenze di cui all'art. 1223 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)