Sez. 1, Sentenza n. 48950 del 07/11/2019 Cc. (dep. 02/12/2019) Rv. 277824 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione - Valutazione del magistrato di sorveglianza - Mera assenza di condizioni ostative - Esclusione - Ponderazione delle opposte esigenze - Necessità di valutare la complessiva situazione familiare dello straniero - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero quale sanzione alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non può limitarsi alla verifica della sussistenza di una delle condizioni impeditive di cui all'art. 19, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma deve operare, acquisendo, ove occorra, le necessarie informazioni, un giudizio di contemperamento tra le esigenze poste a fondamento del provvedimento e quelle di salvaguardia delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle necessità di cura di figli minori conviventi, ancorché di nazionalità non italiana. (In motivazione la Corte ha chiarito che, trattandosi, comunque, di una forma di espulsione amministrativa, la stessa è soggetta alle medesime garanzie, in particolare quelle previste dall'art. 13, comma 2-bis, del citato d.lgs., che accompagnano l'omologa fattispecie espulsiva).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)