diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1326 del 28/04/1972 (Rv. 357856 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - STATUS GIURIDICO - NATURA - DIFFERENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - DISCIPLINA PRIVATISTICA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357856-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - STATUS GIURIDICO - NATURA - DIFFERENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - DISCIPLINA PRIVATISTICA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - INAPPLICABILITA.*

Il rapporto di lavoro degli addetti alle ferrovie e tramvie in concessione, disciplinato dal RD 8 gennaio 1931, n 148, si distingue nettamente dal comune rapporto di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato. Infatti, tale personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione gode di uno speciale status, costituito da una posizione intermedia tra quella del pubblico impiegato e quella dell'impiegato privato, e di conseguenza ad esso non si applicano la normativa del comune rapporto di lavoro ed in particolare quella della cessazione di tale rapporto. (Conf 627'71, mass n 350343).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)