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Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 13/07/1994 (Rv. 487379 - 01)

Arbitrato - Procedimento arbitrale - Norme applicabili | Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Concessione ad una parte di depositare memorie e documenti anche dopo la chiusura dell'istruttoria - Mancata assegnazione del termine per eventuali osservazioni alla controparte - Violazione del principio del contraddittorio.
Stato
decisa il 1994-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487379-01

Arbitrato - Procedimento arbitrale - Norme applicabili

Quando le parti compromittenti non hanno fissato regole procedimentali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come è espressamente stabilito dall'art. 816 cod. civ., sia rispettato il principio del contraddittorio e perciò consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni e la collaborazione nell'accertamento dei fatti o, in altri termini, di esporre i relativi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro i termini prefissati, a norma dell'art. 816 comma terzo cod. civ., memorie, repliche e documenti, di conoscere in tempo utile le istanze e richieste delle parti. Tale principio è pertanto violato, con conseguente nullità del lodo (art. 829 cod. proc. civ.) e necessità di pronuncia nel merito da parte della Corte di Appello presso la quale il lodo è stato impugnato (art. 830 cod. proc. civ.), nel caso in cui, concessa ad una parte la facoltà di depositare memorie e documenti anche dopo la chiusura dell'istruttoria, non sia data comunicazione all'altra parte del deposito né assegnato termine per eventuali osservazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)