Sez. 2, Sentenza n. 1349 del 14/06/1967 (Rv. 327941 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - REVOCA E ANNULLAMENTO - DISCIPLINA - POTERE DI ANNULLAMENTO - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - IN GENERE - REVOCA E ANNULLAMENTO - DISCIPLINA - POTERE DI ANNULLAMENTO - LIMITI.*
La revoca (per motivi di merito, con effetto ex nunc) e l'annullamento di ufficio (per motivi di legittimita con effetto ex tunc) - espressione del potere di autotutela della P. a. - trovano, in materia di assicurazioni sociali, disciplina, rispettivamente, nell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939, n.636, e nell'art. 80 del regolamento 28 agosto 1924, n.1422. L'indicata norma regolamentare non pone alcuna deroga ai principi generali sul potere di annullamento in materia di assegnazione di pensione, esercitabile in tutte le ipotesi di illegittimita per vizi che inficino l'atto dall'origine, rendendolo inidoneo alla valida Costituzione di posizioni assicurative (e non, invece, nella sola ipotesi di inesistenza di fatti o di norme assunti a presupposti dell'assegnazione), ma solo si limita a temperarne gli effetti nell'ipotesi particolare dell'eliminazione, oltre l'anno, di errori relativi alla liquidazione non dovuti a dolo dell'interessato. Il decorso dell'anno di cui all'art. 80 del regolamento citato attiene al perfezionamento dell'atto di assegnazione la -definitivita- conferisce al medesimo soltanto la stabilita necessaria ad investire l'interessato di una posizione assicurativa giuridicamente tutelabile come diritto, ma non incide in alcun modo sulla validita (e cioe legittimita) della sua Costituzione.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)