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Sez. 1, Ordinanza n. 33858 del 19/12/2019 (Rv. 656566 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente - Nuova audizione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656566-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che - come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia - rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)