Sez. 5, Sentenza n. 13680 del 12/06/2009 (Rv. 608524 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'importatore ai sensi dell'art. 220, comma secondo, lett. b) del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Valenza - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'importatore, richiesto dall'art. 220, secondo comma, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario) ai fini dell'esenzione della contabilizzazione "a posteriori", non ha valenza esimente "in re ipsa", ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole imputabile a comportamento attivo delle autorità doganali nel rilasciare le certificazioni all'esito dei controlli sulle dichiarazioni di provenienza degli esportatori, non potendo diversamente su di esse fare affidamento l'importatore che - quale dichiarante della merce importata - è responsabile del pagamento del dazio anche se essa è accompagnata da certificati contraffatti a sua insaputa.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)