Sez. 5, Sentenza n. 26635 del 28/04/2004 Ud. (dep. 14/06/2004) Rv. 229869 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione | Illegittimità della sanzione applicata - Annullamento senza rinvio - Correzione direttamente effettuata dalla Corte di cassazione - Fattispecie: reato di lesioni lievi sanzionato dall'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 con la multa anzichè con la reclusione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione
In tema di reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, nell'ipotesi in cui non sia stata applicata la sanzione della multa (prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 274 del 2000), bensì quella della reclusione per il reato di lesioni lievi, la correzione richiesta può essere, ex art. 63 D.Lgs. n. 274 del 2000, direttamente effettuata dalla Corte di cassazione con l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata e la sostituzione della pena detentiva con quella della multa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)