Sez. 4, Sentenza n. 4852 del 20/12/2002 Ud. (dep. 03/02/2003) Rv. 223495 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Reato attribuito alla cognizione del giudice di pace - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Competenza di un giudice diverso dal giudice di pace - Applicazione delle pene detentive - Esclusione - Applicazione delle nuove sanzioni previste dalle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma 1 del citato d.lgs., le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso d.lgs., in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (nel caso in esame, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice di appello aveva condannato l'imputato alla pena di giorni dieci di arresto e E. 70, 00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza).
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)