diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2488 del 17/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212724 - 01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Decreto di citazione - Deposito - Prescrizione - Interruzione - Ragioni - Deposito provvisorio dell'atto incompleto - Effetto interruttivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212724-01

PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

Il codice non prevede, nel, procedimento pretorile, due momenti distinti nella formazione del decreto di citazione, relativo il primo alla richiesta punitiva irretrattabile ed il secondo alla "vocatio in ius", per la ragione che il P.M. assolve entrambi i compiti con lo stesso, unico atto, altrimenti nullo, a norma dell'art. 555 cod. proc. pen.. Pertanto, la manifestazione di volontà punitiva si estrinseca nello stesso momento in cui il P.M. provvede al deposito previsto dall'art. 554 quinto comma. Da quel momento scaturisce l'effetto sostanziale di interruzione della prescrizione di cui all'art. 160 cod. pen.. La prassi, che il magistrato disponga un deposito provvisorio nella sua segreteria dell'atto incompleto, in attesa di munirlo dell'indicazione del giudice adito e dell'udienza di comparizione, comunicategli dal pretore dirigente, non è rilevante per l'effetto indicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 554 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)