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Sez. 2, Sentenza n. 13822 del 27/10/1999 Ud. (dep. 02/12/1999) Rv. 214670 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Decreto di citazione a giudizio privo dell'indicazione della data di udienza - Interruzione della prescrizione - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214670-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Poiché nel procedimento pretorile non sono previsti due momenti logicamente e giuridicamente distinti nella formazione del decreto di citazione, l'uno relativo alla richiesta punitiva e l'altro concernente la "vocatio in ius", in quanto il pubblico ministero assolve entrambi i compiti con il medesimo atto che, a norma dell'art. 555 cod. proc. pen., deve contenere, a pena di nullità, oltre all'enunciazione del fatto, anche l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, l'effetto interruttivo della prescrizione opera nel momento in cui l'atto, completo in tutti i suoi elementi, si è perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste, secondo quanto prevede l'art. 555, comma 1, lett. h), cod. proc. pen., a nulla rilevando la prassi secondo la quale il titolare dell'azione penale dispone un deposito provvisorio dell'atto incompleto nella segreteria, in attesa di munirlo delle indicazioni relative alla comparizione comunicategli a sua richiesta dal pretore dirigente ai sensi dell'art. 160 disp. att. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 160, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)