Sez. U, Sentenza n. 1884 del 26/03/1982 (Rv. 419729 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI TITOLARI DI PENSIONI SOCIALI - INCLUSIONE - CONTROVERSIA FRA IL LAVORATORE E L'ENTE PUBBLICO DATORE DI LAVORO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRESTAZIONE AVENTE LA SUA FONTE ESCLUSIVA NEL RAPPORTO DI LAVORO ED A CAUSA DELLA CESSAZIONE DI ESSO - NATURA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI TITOLARI DI PENSIONI SOCIALI - INCLUSIONE - CONTROVERSIA FRA IL LAVORATORE E L'ENTE PUBBLICO DATORE DI LAVORO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRESTAZIONE AVENTE LA SUA FONTE ESCLUSIVA NEL RAPPORTO DI LAVORO ED A CAUSA DELLA CESSAZIONE DI ESSO - NATURA PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE - DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
L'art. 442 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973) non ha inteso apportare innovazioni ai criteri sul riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma solo assoggettare alla stessa disciplina, ai fini della Competenza e del rito, le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di tutti i lavoratori privati ed assimilati, anche autonomi (compresi i liberi professionisti), e dei titolari di pensioni sociali, le quali prescindono dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Peraltro, è, in ogni caso, da escludere che fra le cause previdenziali, che sono soltanto quelle che si svolgono fra i soggetti del rapporto di previdenza in relazione agli obblighi di pagamento dei contributi o di adempimento delle prestazioni assicurative, rientri la controversia che si svolga fra il lavoratore e l'ente pubblico datore di lavoro - cioè tra i soggetti di un rapporto di lavoro e non già tra i soggetti di un rapporto assicurativo o previdenziale - ed abbia ad oggetto non una prestazione assicurativa o previdenziale (sia pure nella Forma succedanea del risarcimento) bensì una prestazione (nella specie, cosiddetto premio di operosità) che ha la sua fonte esclusiva nel rapporto di lavoro ed a causa della cessazione di esso, con la conseguenza che la controversia suddetta, sussistendo un nesso di derivazione immediata del diritto patrimoniale che ne è oggetto con un rapporto di pubblico impiego, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (V 1924, mass n 385641; (V 2002/75, mass n 375712; (V 1002/75, mass n 374394).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)