Sez. L, Sentenza n. 4616 del 06/03/2004 (Rv. 570840 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Termine per l'emissione - Omessa previsione nella legge n. 689 del 1981 - Termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Tardività dell'atto - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la legge 24 novembre 1981, n. 689 non prevede alcun termine per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, (tale non potendosi ritenere il termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della medesima legge per la prescrizione del diritto dell'erario a riscuotere le somme dovute per le sanzioni, trattandosi di norma sostanziale); pertanto, deve trovare applicazione la disposizione generale di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale il procedimento amministrativo deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, termine che, tenuto conto della articolazione del procedimento sanzionatorio in diverse fasi, inizia a decorrere per ciascuna fase dall'esaurimento di quella precedente e la cui violazione determina l'illegittimità dell'atto, con conseguente annullabilità.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)