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Sez. 5, Sentenza n. 10892 del 07/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 207059 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione di assegno senza autorizzazione - Conoscenza da parte del traente della revoca della convenzione di cheques da parte della banca - Annotazione "conto chiuso" o "conto estinto" sul protesto - Presunzione - Legittimità - Prova logica o indizi gravi, precisi e concordanti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207059-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE

In tema di emissione di assegni senza autorizzazione, è legittimo presumere dalla annotazione sul protesto che l'interessato fosse a conoscenza dell'avvenuta revoca della convenzione da parte della banca dal momento che da tale annotazione, in mancanza di valide opposte deduzioni dell'interessato, può trarsi la prova logica o i sufficienti indizi forniti dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a suffragare un'affermazione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)