Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/03/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205845 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Depenalizzazione dell'effettuazione dello scarico delle pubbliche fognature senza autorizzazione - Insediamenti produttivi - Scarichi - Omessa autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura - Persistenza del reato.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'intervenuta depenalizzazione dell'effettuazione dello scarico delle pubbliche fognature senza autorizzazione non comporta anche quella del refluo in esse immesso, tanto più che è interesse dell'ente gestore conoscere le caratteristiche e controllare la quantità degli scarichi che recapitano in pubblica fognatura. Pertanto l'omessa autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi costituisce ancora reato ed è sanzionata dall'art. 21 primo comma legge n. 319 del 1976.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)