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Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13/03/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205845 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Depenalizzazione dell'effettuazione dello scarico delle pubbliche fognature senza autorizzazione - Insediamenti produttivi - Scarichi - Omessa autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura - Persistenza del reato.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205845-01

ACQUE

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'intervenuta depenalizzazione dell'effettuazione dello scarico delle pubbliche fognature senza autorizzazione non comporta anche quella del refluo in esse immesso, tanto più che è interesse dell'ente gestore conoscere le caratteristiche e controllare la quantità degli scarichi che recapitano in pubblica fognatura. Pertanto l'omessa autorizzazione ad immettersi nella pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi costituisce ancora reato ed è sanzionata dall'art. 21 primo comma legge n. 319 del 1976.

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1995 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)