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Sez. 6, Sentenza n. 42308 del 29/10/2009 Cc. (dep. 03/11/2009) Rv. 245479 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI | Interrogatorio della persona sottoposta alla misura cautelare - Previo deposito in cancelleria dell'ordinanza con la richiesta del P.M. e gli atti allegati - Omissione - Conseguenze - Deducibilità della nullità dinanzi al Tribunale del riesame - Esclusione - Deducibilità dinanzi al giudice del provvedimento impositivo - Limiti - Indicazione.
Stato
decisa il 2009-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245479-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ADEMPIMENTI ESECUTIVI

In tema di misure cautelari personali, le eccezioni di nullità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. e di conseguente perdita di efficacia della misura custodiale per omesso deposito della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati sono proponibili solo avanti al giudice che ha adottato il provvedimento impositivo, e non dinanzi al Tribunale del riesame, fatta salva l'ipotesi in cui alla predetta censura si accompagnino ulteriori motivi di doglianza inerenti al contenuto dell'atto impugnato, o comunque volti a dedurre vizi genetici dello stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)