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Sez. 5 - , Sentenza n. 13810 del 11/02/2019 Cc. (dep. 29/03/2019) Rv. 275237 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni effettuata da un partecipe o da soggetto autorizzato ad assistervi – Natura di prova documentale – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275237-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

In tema di prove, la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale, a condizione che l'autore abbia effettivamente e continuativamente partecipato o assistito alla conversazione registrata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva omesso di approfondire la circostanza del temporaneo allontanamento della persona offesa, autrice della registrazione, dal locale nel quale il colloquio era avvenuto, osservando che la registrazione occulta di una parte del colloquio, laddove accertata, avrebbe comportato l'inutilizzabilità di tale segmento quale intercettazione abusiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)