Sez. 4, Sentenza n. 40332 del 04/10/2007 Cc. (dep. 31/10/2007) Rv. 237789 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Apparecchi nascosti sulla persona (sistema "bodycell") - Utilizzabilità della registrazione - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod.proc.pen. e non richiede autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria. (Nella fattispecie si trattava di un apparecchiatura di registrazione - sistema "bodycell" - nascosta sul corpo di un collaboratore della polizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)