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Sez. 3, Sentenza n. 10595 del 02/08/2001 (Rv. 548727 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Società - Fusione per incorporazione - Costituzione dell'incorporante - Verifica della qualità di successore - Mancanza - Conseguenze - Error in procedendo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548727-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI

La fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processuali a quella relativi; dichiarata l'incorporazione dal difensore della società incorporata, la costituzione in giudizio della società incorporante evita l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.; a tal fine il giudice ha il potere - dovere di verificare la qualità di successore universale della parte intervenuta e questa deve darne dimostrazione, in assenza della quale il processo è dichiarato interrotto; la medesima verifica può essere chiesta dalla parte, che abbia interesse all'estinzione del giudizio, proponendo la relativa eccezione una volta decorso il termine per la riassunzione; qualora detta verifica non sia stata compiuta, né d'ufficio né a richiesta di parte, nel giudizio concluso con la sentenza impugnata, questa non è viziata per violazione di una norma sul procedimento, perché la dichiarazione della parte, verificabile e non contestata, tiene luogo della dimostrazione non richiesta dall'altra parte o dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)