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Sez. 6, Sentenza n. 3058 del 03/07/2000 Cc. (dep. 04/09/2000) Rv. 216822 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria - Inappellabilità in base a norma sopravvenuta - Effetto retroattivo di tale norma - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216822-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI

In applicazione del principio "tempus regit actum", da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell'art.593, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art.18 della legge 24 novembre 1999 n.468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e ciò anche in considerazione dell'ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla normativa all'epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita (ammesso che ciò fosse possibile), in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.568, comma 5, c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)