Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998) Rv. 209335 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimenti concernenti la revoca, la modifica o l'estinzione delle misure cautelari - Ricorribilità immediata per cassazione - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni, nel vigente ordinamento processuale non è consentito il ricorso immediato per cassazione (c.d. "per saltum") possibile nella sola fase di cognizione, avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari, nei cui confronti è ammesso esclusivamente il rimedio di cui all'art. 310 cod. proc. pen., cioè l'appello, e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)