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Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 15/07/1986 (Rv. 447296 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - PER INDEBITO VERSAMENTO ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI IN VIOLAZIONE DELL'ORDINAMENTO CEE - DISCIPLINA EX ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - SUBORDINAZIONE DEL RIMBORSO ALLA PROVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE SU ALTRI SOGGETTI DELL'ONERE DELL'INDEBITO VERSAMENTO - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447296-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - PER INDEBITO VERSAMENTO ALL'ATTO DELL'IMPORTAZIONE DI MERCI IN VIOLAZIONE DELL'ORDINAMENTO CEE - DISCIPLINA EX ART. 2033 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - SUBORDINAZIONE DEL RIMBORSO ALLA PROVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE SU ALTRI SOGGETTI DELL'ONERE DELL'INDEBITO VERSAMENTO - ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - IRRILEVANZA.*

L'Azione di ripetizione di Tributi doganali, indebitamente versati all'atto dell'importazione di merci in violazione delle norme dell'ordinamento CEE, è regolata dall'art. 2033 cod. civ., richiamato dal suddetto ordinamento, e spetta quindi al soggetto che abbia pagato i Tributi medesimi in qualità di presentatore o detentore dei beni al momento del passaggio della linea doganale, indipendentemente dal fatto che abbia ottenuto il rimborso delle relative somme da parte dell'effettivo proprietario, ovvero ne abbia trasferito l'incidenza su altri. Tale principio è operante anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con riferimento retroattivo anche a pagamenti effettuati in precedenza ed immediata applicabilità nei giudizi in corso, subordina la ripetizione alla prova documentale della mancata traslazione su altri soggetti dell'Onere dell'indebito versamento, poiché detta norma, incidendo sulla stessa possibilità di far valere giudizialmente quel diritto, si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, e va di conseguenza disapplicata (secondo i criteri posti dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985). (V 2717/86, mass n 445762; (V 2415/86, mass n 445532; (V 2145/86, mass n 445330; (V 5129/85, mass n 442448).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)