Sez. L, Sentenza n. 10085 del 12/10/1993 (Rv. 483928 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Da licenziamento nullo con conseguente interruzione delle prestazioni - Spettanza ex art. 18 statuto lavoratori - Revoca del recesso con provvedimento successivo all'impugnazione del recesso medesimo - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 il risarcimento, nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione, del danno derivante da licenziamento nullo con conseguente interruzione dello svolgimento del rapporto, spetta anche quando il datore di lavoro abbia revocato il provvedimento successivamente all'impugnazione dell'atto di recesso.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)