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Sez. 3, Sentenza n. 4376 del 25/06/1983 (Rv. 429282 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO IN PROPRIO DI UNA DELLE ATTIVITÀ INDICATE NELL'ART. 27 DI DETTA LEGGE - MANCANZA DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429282-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO IN PROPRIO DI UNA DELLE ATTIVITÀ INDICATE NELL'ART. 27 DI DETTA LEGGE - MANCANZA DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione per la necessità di adibire l'immobile destinato ad uso non abitativo all'Esercizio in proprio di una delle attività indicate nello art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la Mancanza della licenza amministrativa - perché non richiesta ancora dall'interessato o perché non ancora rilasciata dall'autorità competente - non può costituire ostacolo all'accoglimento della domanda, sia perché l'inosservanza delle norme relative al rilascio della licenza non può essere dedotta nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, sia perché - in molti casi - il rilascio della licenza presuppone la disponibilità dei locali da parte del richiedente la stessa. (Conf 6226/81, mass n 417022).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)