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Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 23/11/1987 (Rv. 456092 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI ADIBIRE L'IMMOBILE NON ABITATIVO ALL'ESERCIZIO IN PROPRIO O DA PARTE DEL CONIUGE O DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO IN LINEA RETTA, DI UN'ATTIVITÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE O ARTIGIANALE - MANCANZA DELLA RELATIVA LICENZA AMMINISTRATIVA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456092-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI ADIBIRE L'IMMOBILE NON ABITATIVO ALL'ESERCIZIO IN PROPRIO O DA PARTE DEL CONIUGE O DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO IN LINEA RETTA, DI UN'ATTIVITÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE O ARTIGIANALE - MANCANZA DELLA RELATIVA LICENZA AMMINISTRATIVA - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - CONDIZIONI - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione per necessità di adibire l'immobile non abitativo all'Esercizio in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una attività industriale, commerciale o artigianale, la Mancanza della licenza amministrativa, perché non richiesta ancora dall'interessato o perché non ancora rilasciata dall'autorità competente, non può costituire ostacolo all'accoglimento della domanda, salvo che la Mancanza dipenda dall'esistenza di una normativa, anche solo comunale, che escluda in modo assoluto la destinazione dell'immobile all'Esercizio della attività indicata, risolvendosi in tal caso nella inidoneità del bene al soddisfacimento della necessità invocata per il recesso. (Conf 6405/87, mass n 454683; (Conf 4061/85, mass n 441583; (Conf 4376/83, mass n 429282; (Conf 6226/81, mass n 417022, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)