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Sez. 3, Sentenza n. 6226 del 21/11/1981 (Rv. 417022 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE O ARTIGIANALE - MANCANZA DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417022-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - DEDUZIONE DELLA NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE ALL'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE O ARTIGIANALE - MANCANZA DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*

In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione per necessità di adibire l'immobile non abitativo all'Esercizio in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una attività industriale, commerciale o artigianale, la Mancanza della licenza amministrativa, perché non richiesta ancora dall'interessato o perché non ancora rilasciata dall'autorità competente, non può costituire ostacolo allo accoglimento della domanda; l'inosservanza delle norme relative al rilascio della licenza non può essere infatti dedotta nell'ambito del rapporto privatistico di locazione. (Conf 4010/80, mass n 407921; (Conf 2867/79, mass n 399187).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)