Sez. 3, Sentenza n. 500 del 20/01/1984 (Rv. 432732 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE - NULLITÀ INSANABILE - CONSEGUENZE IN ESITO AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - OMESSA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UNO DEI GIUDICI - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE - NULLITÀ INSANABILE - CONSEGUENZE IN ESITO AL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici, a norma dell'art. 132, secondo comma, n. 5 cod. proc. civ. - nella quale ipotesi rientra anche il caso che, per errore, in luogo del giudice componente il collegio abbia sottoscritto altro giudice ad esso estraneo - determina, nel caso in cui non risulti menzionato un impedimento del magistrato ai sensi del terzo comma del citato art. 132, la nullità insanabile della sentenza medesima, senza possibilità di distinzione tra omissione imputabile a rifiuto e omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza. Tale nullità insanabile, pertanto, è in ogni caso deducibile, ai sensi del secondo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., anche fuori dei limiti e delle regole dell'appello e del ricorso per Cassazione e comporta che, anche in esito al giudizio di Cassazione, la causa debba essere rimessa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione (artt. 354, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, cod. proc. civ.). (Conf 5351/82, mass n 423140; (Conf 1297/81, mass n 411890).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)