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Sez. 1, Sentenza n. 38801 del 19/07/2016 Cc. (dep. 19/09/2016) Rv. 268118 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - Competenza - Magistrato di sorveglianza - Attualità del pregiudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268118-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda riparatoria rivolta al Magistrato di sorveglianza, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35 ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 art. 117, Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 69, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)