Sez. 1, Sentenza n. 46966 del 16/07/2015 Cc. (dep. 26/11/2015) Rv. 265973 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. - Competenza - Magistrato di sorveglianza - Attualità del pregiudizio - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda riparatoria rivolta al Magistrato di sorveglianza, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35 ter ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma sesto, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità dell'azione risarcitoria riferita ad un periodo di detenzione antecedente alla domanda).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)