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Sez. 6, Sentenza n. 8866 del 30/01/2003 Cc. (dep. 24/02/2003) Rv. 223941 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Condizioni ostative - Convenzione europea di estradizione - Ipotesi della prescrizione del reato secondo la legislazione della Parte richiesta - Computo del termine - Modalità - - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223941-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE

Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. In tale ultima ipotesi, una volta qualificati i fatti per cui è richiesta l'estradizione, va considerata - senza procedere a giudizio di bilanciamento tra circostanze in questa sede inammissibile- la relativa pena edittale prevista dalla legge dello Stato richiesto (in applicazione di tale principio la Corte, dopo aver diversamente qualificato i fatti per i quali era stata richiesta l'estradizione dallo Stato della Slovacchia, ne ha ritenuto non sussistenti le condizioni, in quanto la Corte di merito aveva erroneamente considerato ai fini della prescrizione in Italia la pena edittale prevista dalla legge dello Stato richiedente anziché quella prevista dalla legge nazionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 10, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)