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Sez. 2, Sentenza n. 38805 del 09/11/2006 Cc. (dep. 22/11/2006) Rv. 235577 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Condizioni ostative - Convenzione europea di estradizione - Ipotesi di prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto - Computo del termine - Considerazione delle circostanze generiche - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235577-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE

Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. In tale ultima ipotesi, dopo la qualificazione dei fatti per i quali è richiesta l'estradizione, non possono essere valutate le attenuanti generiche ai fini del calcolo dell'intervenuta prescrizione, in quanto in tale procedura la Corte di appello non ha poteri di cognizione, ma deve solo considerare la relativa pena edittale prevista dalla legge per i reati come configurati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)