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Sez. U, Sentenza n. 3478 del 14/04/1994 (Rv. 486165 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Nuovo sistema di riparto della giurisdizione in materia di condotta antisindacale ex art. 6 legge n. 146 del 1990 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Presupposti.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486165-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

Ai sensi dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146 - che ha integrato, mediante l'aggiunta di due commi, l'art. 28 della legge n. 300 del 1970 ed ha introdotto un nuovo sistema di riparto della giurisdizione in materia di condotta antisindacale relativa a rapporti di pubblico impiego, affermando in via generale la cognizione del giudice ordinario -, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo postula, oltre al carattere plurioffensivo del comportamento antisindacale denunciato, che le organizzazioni sindacali previste dal primo comma del citato art. 28 non si limitino a chiedere la declaratoria d'illegittimità della condotta denunciata e la cessazione dei suoi effetti, ma chiedano anche l'eliminazione o la rimozione del comportamento lesivo delle situazioni individuali inerenti al rapporto di pubblico impiego.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)