Sez. 5, Sentenza n. 12609 del 26/03/2010 Cc. (dep. 31/03/2010) Rv. 246898 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Violazione di termini e modalità dell'interrogatorio di garanzia - Declaratoria di inefficacia della custodia cautelare - Nuovo interrogatorio in stato di detenzione - Illegittimità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. - rilevato che l'interrogatorio di garanzia non è stato effettuato nei termini e con le modalità previste dal codice di rito - adotti una nuova ordinanza custodiale provvedendo all'interrogatorio dell'indagato in stato di detenzione, in quanto alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare deve seguire l'immediata liberazione dell'indagato e l'interrogatorio di quest'ultimo deve, pertanto, avvenire in stato di effettiva libertà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)