Sez. 6, Sentenza n. 7922 del 04/10/2011 Cc. (dep. 29/02/2012) Rv. 252064 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Ripristino della custodia cautelare - Condizioni - Effettiva scarcerazione dell'indagato - Necessità - Esclusione - Eliminazione del titolo restrittivo originario all'atto dell'interrogatorio - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, esigendo l'art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell'assunzione dell'atto di garanzia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)