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Sez. 1, Sentenza n. 3764 del 21/10/2015 Cc. (dep. 28/01/2016) Rv. 266002 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e reati giudicati con rito abbreviato - Riduzione di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen. estesa anche ai reati giudicati con il rito ordinario - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266002-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

L'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato, comporta che soltanto a questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)